Tutti gli atti e documenti comunque relativi alle sottoscrizioni di cui alla presente legge, nonche' gli atti relativi alla costituzione del Consorzio per il collocamento dei nuovi titoli, i conti e la corrispondenza del Consorzio sono esenti da tassa di registro, di bollo e di concessione governativa. Le spedizioni dei nuovi titoli di cui alla presente legge alle sezioni di tesoreria provinciale e quelle dalle filiali della Banca d'Italia esistenti nei capoluoghi di provincia alle filiali fuori dei capoluoghi medesimi, come pure quelle da una ad altra filiale della Banca di Italia, sono effettuate in esenzione dalle tasse postali; analoga agevolazione si applica per il trasferimento dei titoli presentati in sottoscrizione. Sono osservate, in ogni caso, le formalita' da stabilirsi dal Ministro per il tesoro d'intesa con il Ministro per le poste e telecomunicazioni. Ogni forma di pubblicita' per l'emissione dei nuovi titoli e' esente da qualsiasi tassa e diritto spettanti all'Erario e ad altri enti.

Testo vigente dal 14 dicembre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-12-14;1325~art7 · fonte del testo