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Alle spese per la fabbricazione delle monete autorizzate con la presente legge si fara' fronte con i relativi stanziamenti per la monetazione iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro degli esercizi 1954-55 e successivi. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo in vigore dal 2 gennaio 1956 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-12-14;1314~art2 · fonte del testo