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I titoli e gli interessi del prestito di cui alla presente legge sono esenti:
- a)da ogni imposta diretta reale presente e futura;
- b)dall'imposta di successione e da quella sul valore globale delle successioni;
- c)dall'imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare. Ai fini tutti di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia, ne' possono formare oggetto di accertamenti di ufficio e, ove fossero denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale, per l'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi, nonche' per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.
Testo in vigore dal 23 ottobre 1954 al 16 dicembre 2010
