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La sottoscrizione e' effettuata, per contanti, al prezzo stabilito con decreto del Ministro per il tesoro. Per il collocamento del prestito il Ministro per il tesoro si puo' avvalere di un Consorzio promosso e presieduto dalla Banca d'Italia.

Testo in vigore dal 23 ottobre 1954 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-10-22;974~art4 · fonte del testo