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Il prestito considerato nella presente legge e' iscritto, con decorrenza 1 gennaio 1955, nel Gran Libro del Debito Pubblico e ad esso sono applicabili le disposizioni che regolano lo stesso Gran Libro, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nella presente legge. I relativi titoli, al pari degli altri di debito pubblico, sono accettati tutte le volte che, per disposizioni legislative o regolamentari, siano richieste prestazioni o prescritti depositi cauzionali o, in genere, depositi a garanzia in titoli del debito pubblico e reinvestimenti di capitali in siffatti titoli. I titoli e le relative cedole fruiscono di tutte le garanzie e di tutti i privilegi concessi alle rendite del debito pubblico.
Testo in vigore dal 23 ottobre 1954 al 16 dicembre 2010
