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Con decreti del Ministro per il tesoro saranno stabiliti: la data d'inizio e la durata della sottoscrizione, le caratteristiche ed i tagli dei titoli, i termini e le modalita' di versamento in Tesoreria dei proventi della sottoscrizione ed ogni altra condizione e modalita' della emissione dei titoli stessi, ivi inclusi i conguagli di interessi al 5 per cento annuo, nonche' le modalita' di ammortamento. Inoltre il Ministro per il tesoro e' autorizzato a stipulare le convenzioni con la Banca d'Italia per le operazioni relative a detta emissione e, ove occorra, per la costituzione ed il funzionamento del Consorzio per il collocamento dei titoli, regolandone ogni condizione.
Testo in vigore dal 23 ottobre 1954 al 16 dicembre 2010
