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Alle spese derivanti dall'emissione e dal collocamento dei titoli previsti dalla presente legge, nonche' per il conguaglio interessi, si fa fronte con una aliquota dei proventi della emissione stessa. All'onere relativo al pagamento della rata di interessi al 1 luglio 1955 del prestino si provvede coi fondi iscritti sul capitolo 2 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 23 ottobre 1954 al 16 dicembre 2010
