Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 agosto 1986

Confronto con la versione in vigore dal 10 febbraio 1951 al 17 agosto 1986. 327 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: Il pagamento delle pensioni e degli assegni di cui all'art. 1 e' disposto mediante assegni di conto corrente postale di serie speciale. A tal fine, a cura della Direzione generale del tesoro, i disposta l'apertura di distinti speciali conti correnti postali infruttiferi, intestati ai singoli Uffici provinciali del tesoro sedi di centro meccanografico giusta la tabella annessa alla presente legge. A debito di tali conti correnti i direttori del Tesoro, nella loro veste di ordinatori secondari della spesa, emettono a favore dei titolari di pensioni o di assegni assimilati, speciali assegni postali localizzati, formati una serie speciale con propria numerazione e contradistinti da particolari segni caratteristici che verranno stabiliti con le modalita' indicate nel successivo art. 10. Questi assegni speciali possono anche superare il limite massimo di importo stabilito per il servizio ordinario dei conti correnti postali e saranno validi per mesi tre oltre quello di emissione. Essi non sono girabili, ma possono essere riscossi da altri per delega dell'assegnatario, con quelle cautele e modalita' che saranno stabilite nel regolamento di cui al successivo art. 9. La stampa degli assegni speciali di conto corrente postale e' fatta a spese del Ministero del tesoro, Alla emissione degli assegni speciali di conto corrente postale, alle debite scadenze, si provvede con il sistema meccanografico conformemente a quanto disposto dall'art. 1 della presente legge. I direttori degli Uffici predetti sedi di centro meccanografico, dispongono il pagamento delle pensioni sulla base di estratti conformi ai ruoli di conto corrente, comunicati dagli altri Uffici provinciali del tesoro che risultano collegati con detti centri giusta la surriferita tabella. Nella prima applicazione della presente legge e per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore della legge stessa, la ripartizione degli Uffici provinciali del tesoro tra le varie sedi dei centri meccanografici di cui alla predetta tabella, potra' essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il tesoro al fine di meglio adeguarla alle particolari esigenze dei servizi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 1986, N. 429

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-02-03;38~art2 · fonte del testo