Provvedimento abrogato dal d.p.r. 8 luglio 1986, n. 429.
Abrogato dal 17 agosto 1986
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 8 luglio 1986, n. 429.
Abrogato dal 17 agosto 1986
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2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 10 febbraio 1951 al 17 agosto 1986. 144 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: L'emissione degli assegni speciali, di cui all'art. 2 della presente legge, viene notificata all'Amministrazione delle poste (Ragionerie provinciali) dagli Uffici provinciali del tesoro traenti, mediante distinte, in doppio esemplare, per ciascun ufficio postale pagatore e distinta riepilogativa, pure in doppio esemplare, con riferimento alla corrispondente operazione di accreditamento disposta giusta il precedente art. 3. Gli assegni speciali 1100 sono soggetti alla preventiva vidimazione dell'Ufficio conti prevista per gli assegni ordinari in conto corrente postale; la data di emissione tiene luogo (di quella della vidimazione agli effetti del termine di validita' stabilito al precedente art. 2. L'Amministrazione postale provvede ad inviare ai dipendenti uffici preposti al pagamento degli assegni speciali un esemplare delle distinte predette, dopo averlo munito del proprio visto di conferma e di autorizzazione. Provvede, altresi', ad addebitare i conti correnti postali, di cui all'art. 2 della presente legge, dell'importo degli assegni pagati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 1986, N. 429
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-02-03;38~art5 · fonte del testo