Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 agosto 1965 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
L'esercizio finanziario della Casa, Buonarroti coincide con l'esercizio finanziario dello Stato. I bilanci di previsione e il conto consuntivo devono essere deliberati dal Consiglio di amministrazione, rispettivamente, almeno due mesi prima dell'inizio dell'esercizio ed entro il 30 aprile di ogni anno per il successivo inoltro al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione. Il riscontro della gestione e' affidato a tre revisori dei conti, dei quali due sono nominati dal Ministro per la pubblica istruzione ed uno dal Ministro per il tesoro. Il Collegio elegge nel proprio seno il presidente. I membri del Collegio durano in carica un triennio e possono essere confermati. I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Ente, redigendo su di essi apposite relazioni, e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione finanziario. Essi possono, altresi', assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
Testo in vigore dal 14 agosto 1965 al 16 dicembre 2010
