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All'Ente "Casa Buonarroti" e' concesso un contributo annuo nella misura di lire 35 milioni per l'esercizio finanziario 1965 e di lire 20 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari successivi, da iscriversi nello stato di previsione delle spese del Ministero della pubblica istruzione. All'onere derivante dalla presente legge nell'anno finanziario 1965 si provvede con una aliquota del gettito relativo all'applicazione della legge 3 novembre 1964, n. 1190, recante variazioni alle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 14 agosto 1965 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-07-21;964~art8 · fonte del testo