Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera

Art. 2 — Concetti e compiti dell'ente ospedaliero

Sono enti ospedalieri gli enti pubblici che istituzionalmente provvedono al ricovero ed alla cura degli infermi. Essi prestano le cure mediche, chirurgiche generali e specialistiche; partecipano alla difesa attiva della salute in coordinamento con le attivita' delle altre istituzioni sanitarie locali; contribuiscono alla preparazione professionale del personale sanitario e tecnico; promuovono la educazione igienico-sanitaria del malato e del suo nucleo familiare, avvalendosi del proprio personale sanitario. Gli enti ospedalieri, salvo i limiti derivanti dalla specializzazione dell'ospedale o dalle particolari esigenza tecniche legate alla forma morbosa che si presenta, hanno l'obbligo di ricoverare senza particolare convenzione o richiesta di alcuna documentazione, i cittadini italiani e stranieri che necessitano di urgenti cure ospedaliere per qualsiasi malattia, o per infortunio, o per maternita', siano o meno assistiti da enti mutualistici ed assicurativi o da altri enti pubblici e privati. Sulla necessita' del ricovero decide il medico di guardia. Gli accertamenti in ordine alla attribuzione delle spese per l'assistenza sono successivi al ricovero, ferme restando le norme vigenti in materia. Possono, inoltre, istituire, anche fuori della sede dell'ospedale, ambulatori, dispensari, consultori, centri per la cura e la prevenzione di malattie sociali e del lavoro, centri per il recupero funzionale, e compiere ricerche e indagini scientifiche e medico-sociali in ordine al conseguimento degli scopi istituzionali. La facolta' prevista dal comma precedente deve essere esercitata nel quadro delle prescrizioni del piano regionale ospedaliero ed in applicazione delle norme di cui al terzo comma dell'articolo 29.

Testo vigente dal 12 marzo 1968

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25767/2025

    22 settembre 2025
    • IGIENE E SANITÀ PUBBLICA
    • ASSISTENZA SANITARIA

    Gli ospedali "classificati" ai sensi della l. n. 132 del 1968, pur essendo tenuti ad erogare le prestazioni sanitarie richieste senza limiti fino al 2008, non hanno diritto - in difetto di specifica previsione convenzionale - al rimborso di somme eccedenti la misura massima delle tariffe fissate, per coprire maggiori oneri derivanti dall'applicazione degli aumenti retributivi previsti dai contratti collettivi e dall'indennità di esclusività dei dirigenti medici dipendenti, trattandosi di costi che necessitano di copertura finanziaria e che non discendono automaticamente dall'equiparazione funzionale agli ospedali pubblici. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva escluso il diritto dell'ospedale classificato al rimborso dei maggiori oneri per l'applicazione degli aumenti retributivi previsti dai contratti collettivi e per l'indennità di esclusività dei dirigenti medici, in assenza di accordo con la Regione e di specifica copertura finanziaria).

    Art. 2 · Art. 1 Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

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urn:nir:stato:legge:1968-02-12;132~art2 · fonte su Normattiva