L'ente presta l'assistenza sanitaria ai propri iscritti e familiari con gestione e contabilita' separate, a mezza di convenzioni con enti pubblici che gia' provvedono all'assistenza di malattia. All'assemblea dei delegati compete l'approvazione delle predette convenzioni, predisposte dal consiglio di amministrazione e stipulate dal presidente. In ogni caso devono essere garantite le cure ospedaliere, sia mediche che chirurgiche, nonche' gli accertamenti diagnostici e di laboratorio.

Testo vigente dal 23 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-11-23;1100~art24 · fonte su Normattiva