Art. 24 — Assistenza sanitaria
L'ente presta l'assistenza sanitaria ai propri iscritti e familiari con gestione e contabilita' separate, a mezza di convenzioni con enti pubblici che gia' provvedono all'assistenza di malattia. All'assemblea dei delegati compete l'approvazione delle predette convenzioni, predisposte dal consiglio di amministrazione e stipulate dal presidente. In ogni caso devono essere garantite le cure ospedaliere, sia mediche che chirurgiche, nonche' gli accertamenti diagnostici e di laboratorio.
Testo vigente dal 23 dicembre 1971
