Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera

Art. 39 — Personale degli enti ospedalieri

Il personale degli enti ospedalieri e' costituito dal personale sanitario, amministrativo, tecnico, sanitario ausiliario, esecutivo e di assistenza religiosa. Il personale sanitario e' costituito dai medici e dai farmacisti. Il personale amministrativo e' costituito dal segretario generale o direttore amministrativo, dal personale dirigente, di concetto e d'ordine. Il personale sanitario ausiliario e' costituito dalle ostetriche, dalle assistenti sanitarie visitatrici, dagli infermieri professionali, dalle vigilatrici dell'infanzia, dalle assistenti sociali, dai terapisti della riabilitazione, dai dietisti, dagli infermieri generici e dalle puericultrici. Il personale tecnico e' costituito dai tecnici specializzati per i laboratori di indagine e diagnosi e di terapie speciali. Il personale esecutivo e' costituito dai portantini, dal personale di cucina, pulizia, custodia e degli altri servizi similari. Possono essere istituiti altri ruoli speciali di personale sanitario e tecnico con compiti rispettivamente direttivi e ausiliari in relazione alle reali esigenze dell'ente ospedaliero. Il personale di assistenza religiosa e' costituito da ministri del culto cattolico, per l'assistenza religiosa agli infermi di confessione cattolica. Gli infermi di altre confessioni hanno diritto all'assistenza dei ministri dei rispettivi culti.

Testo vigente dal 12 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-12;132~art39 · fonte su Normattiva