Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera

Art. 31 — Finanziamento del piano regionale ospedaliero

Nei bilanci delle singole Regioni devono essere stanziate, in relazione ai mezzi finanziari resi disponibili per il settore ospedaliero dal piano quinquennale degli interventi regionali di cui al precedente articolo 29, le somme necessarie per la costruzione di nuovi ospedali, l'ampliamento, la trasformazione e l'ammodernamento degli ospedali esistenti, nonche' per l'acquisto delle relative attrezzature di primo impianto. La realizzazione delle opere indicate nel precedente comma sara' effettuata secondo le norme che saranno emanate dalla Regione.

Testo vigente dal 12 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-12;132~art31 · fonte su Normattiva