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Le imposte di successione e sul valore globale dell'asse ereditario, nelle successioni da adottante ad adottato, sono applicate in misura pari a quelle dovute per le successioni tra genitori e figli legittimi.

Testo in vigore dal 7 dicembre 1955 al 6 febbraio 1986

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urn:nir:stato:legge:1955-11-20;1123~artunico · fonte del testo