Nelle successioni aperte entro il 31 dicembre 1949, l'imposta sul valore globale dell'asse ereditario, prevista dall'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90 e dall'art. 8 della legge 12 maggio 1949, n. 206, e' assorbita, sino a, concorrente quantita', della stessa, dalla imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, di cui al titolo I del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, accertata, a, carico dell'autore della successione per i beni caduti nella medesima.

Testo vigente dal 12 novembre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-11-10;805~art12 · fonte del testo