Finalita', definizioni e ambito applicativo In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, la presente legge e' finalizzata a promuovere l'equita' retributiva dei giornalisti iscritti all'albo di cui all'articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, titolari di un rapporto di lavoro non subordinato in quotidiani e periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive. Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di una remunerazione proporzionata alla quantita' e alla qualita' del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione nonche' della coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato.
Testo vigente dal 3 gennaio 2013
