Nell'ultimo comma dell'art. 11 della legge 11 aprile 1950, n. 130, alle parole: "da recuperare con le modalita' di cui al decreto Ministeriale 30 novembre 1947", sono sostituite le seguenti: "da recuperare, in tre annualita', a cominciare dal mese di febbraio 1952, con le modalita' da stabilire con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro"; ed alle parole: "previa autorizzazione del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro", sono sostituite le parole: "previa autorizzazione dei competenti organi di tutela".

Testo vigente dal 19 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-07-28;727~art2 · fonte del testo