Per le aperture di credito inerenti al pagamento delle anticipazioni consentite dal penultimo comma dell'articolo 8 della legge 12 aprile 1949, n. 149, e dall'ultimo comma dell'art. 11 della legge 11 aprile 1950, n. 130, sono applicabili le disposizioni previste dall'art. 4 del decreto legislativo 11 gennaio 1948, n. 17.

Testo vigente dal 19 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-07-28;727~art3 · fonte del testo