Nel penultimo comma dell'art. 8 della legge 12 aprile 1949, n. 149, alle parole: "da recuperare con le modalita' di cui al decreto Ministeriale 30 novembre 1947", sono sostituite le parole: "da recuperare in tre annualita', a cominciare dal mese di febbraio 1951, con modalita' da stabilire con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro"; ed alle parole: "previa autorizzazione del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro", sono sostituite le seguenti: "previa autorizzazione dei competenti organi di tutela".
Testo vigente dal 19 settembre 1950
