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Il premio per l'incremento del rendimento industriale, nelle diverse misure indicate nelle tabelle di cui all'articolo 2, e' attribuito a ciascun dipendente in relazione al grado di operosita' e rendimento e all'apporto dato alla produzione. Il premio stesso puo' non essere attribuito a seguito di provvedimento disciplinare. Puo' essere assegnato in misura inferiore alla minima a seguito di mancanze disciplinari di lieve entita', che non incidano sul rendimento. Durante il periodo di prova il premio non puo' essere corrisposto in misura superiore alla minima. I criteri per la valutazione dell'operosita' e rendimento del personale ai fini dell'assegnazione del premio nonche' i casi e le modalita' di esclusione e di riduzione di cui al precedente secondo comma sono approvati con deliberazione del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato. Con le stesse modalita' e' stabilita la periodicita' del pagamento del premio.

Testo in vigore dal 15 luglio 1970 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-07-03;483~art4 · fonte del testo