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I premi di cui all'articolo 2 non competono al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che sia comunque destinato a prestare servizio presso uffici o stabilimenti dipendenti da altra amministrazione, fatta eccezione per il personale di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597. Al personale di altra amministrazione dello Stato, che sia comunque destinato a prestare servizio presso gli organi centrali o periferici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ivi compreso il personale di cui alle tabelle D, E, F e G allegate alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, e quello dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato in servizio, rispettivamente, presso l'ufficio di riscontro e l'ufficio centrale di ragioneria dell'amministrazione stessa, competono i premi di cui all'articolo 2, salvo il caso di opzione per l'eventuale analogo trattamento gia' in godimento. Qualora detto personale rivesta qualifiche non previste nelle tabelle A e B annesse alla presente legge, l'equiparazione delle qualifiche rivestite a quelle indicate nelle citate tabelle sara' stabilita dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

Testo in vigore dal 15 luglio 1970 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-07-03;483~art5 · fonte del testo