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Al personale salariato assunto per lavori di carattere stagionale, di cui all'articolo 2 della legge 31 marzo 1955, n. 265, il premio per l'incremento del rendimento industriale e' corrisposto per ogni giornata di effettiva presenza in servizio o di congedo retribuito, nella misura prevista dall'annessa tabella B per le corrispondenti categorie di ruolo. Per la concessione del premio al predetto personale si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nei precedenti articoli.

Testo in vigore dal 15 luglio 1970 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-07-03;483~art6 · fonte del testo