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A decorrere dall'anno 1969, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata a corrispondere compensi incentivanti al personale con rapporto di lavoro continuativo che non sia incorso nei provvedimenti disciplinari previsti dall'articolo 4, secondo comma. L'entita' dell'importo dovuto al personale, nonche' i criteri e le modalita' per l'attribuzione dei compensi incentivanti saranno stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, previo parere del consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali del personale. La spesa per l'attribuzione dei compensi incentivanti previsti dal presente articolo, per la maggiorazione di cui all'articolo 2, terzo comma e per gli speciali premi previsti dall'articolo 7 della presente legge fara' carico agli stanziamenti di bilancio per il premio per l'incremento del rendimento industriale e non potra' complessivamente superare l'8 per cento degli stanziamenti stessi.
Testo in vigore dal 15 luglio 1970 al 12 luglio 1987
