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[1]VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA
[2]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[3]Articolo unico.
[4]Le somme che risultassero disponibili al 30 giugno di ogni anno sugli stanziamenti iscritti, con decreti del Ministro per le finanze, nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 694, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2624, modificato dall'art. 2 della legge 30 maggio 1940-XVIII, n. 651, per far fronte alle spese relative agli accertamenti sulla idoneita' tecnica delle macchine trebbiatrici e del personale addettovi, potranno essere erogate per lo stesso titolo nell'esercizio successivo.
[5]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[6]Data a Roma, addi' 21 ottobre 1940-XVIII
[7]VITTORIO EMANUELE
[8]MUSSOLINI - TASSINARI - DI REVEL
[9]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 23 novembre 1940 al 16 dicembre 2009
