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Alle imprese titolari di concessioni governative di autoservizi di linea ordinari ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e successive modificazioni, che non usufruiscono di altri interventi finanziari, sussidi o sovvenzioni a carico dello Stato, puo' essere accordato, per l'anno 1967, un contributo finanziario dello Stato in relazione alle percorrenze chilometriche effettuate dal 1 luglio 1967 ed alle condizioni economiche degli esercizi. Il contributo potra' essere corrisposto fino al limite di lire venti per autobus/chilometro. Potra' pero' essere elevato fino al limite di lire quaranta per autobus/chilometro per le autolinee che importano notevoli spese di esercizio, o che si svolgono in zone montane, ovvero nei territori di cui alle leggi speciali per la industrializzazione delle zone depresse.
Testo in vigore dal 12 aprile 1968 al 22 dicembre 2008
