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All'onere di 4 miliardi di lire, di cui all'articolo precedente, si fara' fronte mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 12 aprile 1968 al 22 dicembre 2008
