Alla copertura dell'onere complessivo di 10 milioni di lire derivante dall'attuazione della presente legge sara' provveduto a carico dello stanziamento del capitolo 627 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1956-57. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 17 agosto 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-08-02;698~art4 · fonte del testo