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A copertura degli oneri rimasti a carico della Societa' anonima esercizio pubblici servizi (SEPSA) di Napoli per la esecuzione dei lavori di costruzione della ferrovia Circumflegrea e di ammodernamento della ferrovia Cumana, nonche' per le opere di completamento ancora da eseguire sulle due linee ferroviarie medesime, i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro sono autorizzati a concedere con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici per la ferrovia Circumflegrea e la commissione interministeriale prevista dalla legge 2 agosto 1952, n. 1221, per la ferrovia Cumana, un contributo straordinario entro il limite di lire 2.685 milioni.

Testo in vigore dal 10 luglio 1971 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-06-03;443~art1 · fonte del testo