L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvedera' ad anticipare i fondi occorrenti per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 1.
Testo vigente dal 17 agosto 1965
L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvedera' ad anticipare i fondi occorrenti per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 1.
Testo vigente dal 17 agosto 1965
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1965-07-26;968~art2 · fonte del testo