Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a iscrivere, con proprio decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i fondi occorrenti per l'applicazione della presente legge. Per l'esercizio finanziario 1962-63 all'onere previsto dalla lettera a) del precedente articolo 4, provvedera' la Federazione nazionale delle Casse mutue artigiane col proprio Fondo di solidarieta' nazionale.

Testo vigente dal 23 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-27;260~art6 · fonte su Normattiva