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I criteri e le modalita' di erogazione dei contributi saranno stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica, tenendo conto delle risultanze dei conti di esercizio del complesso delle linee esercitate, in misura proporzionale alle passivita' ritenute ammissibili, escludendo la parte relativa alle linee concorrenti ai servizi di trasporto ad impianti fissi, sulla base dell'incidenza degli oneri dei trasporti di carattere sociale. Le relative erogazioni saranno disposte con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile in base al parere della commissione interministeriale per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione, di cui alla legge 14 giugno 1949, n. 410.

Testo in vigore dal 27 marzo 1971 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1971-02-25;94~art3 · fonte del testo