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Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi in relazione alle percorrenze effettuate nell'anno 1968, di lire 8 miliardi in relazione a quelle svolte nel 1969 e di lire 10 miliardi in relazione a quelle effettuate nell'anno 1970, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Testo in vigore dal 27 marzo 1971 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-02-25;94~art4 · fonte del testo