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Per conseguire l'abilitazione alla libera docenza e' prescritto il possesso di laurea conseguita, presso una Universita' od Istituto di istruzione superiore della Repubblica, da almeno cinque anni alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. In casi particolari, dei quali e' giudice la Commissione di cui all'art. 3 della presente legge, puo' essere tuttavia ammesso agli esami per il conseguimento dell'abilitazione chi sia in possesso di laurea da meno di cinque anni. Dal possesso del diploma di laurea puo' prescindersi soltanto se trattisi di aspirante che abbia superato il 35° anno di eta'. L'abilitazione alla libera docenza puo' conseguirsi solo per le discipline che facciano parte dell'ordinamento didattico delle Facolta'. Le singole Facolta' possono chiedere che siano concesse libere docenze in nuove discipline. Sulle richieste delle Facolta' decide il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione. In ciascuna delle sessioni di esami di abilitazione alla libera docenza, non puo' chiedersi di partecipare agli esami per piu' di una disciplina.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1959 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-12-30;1175~art1 · fonte del testo