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Il libero docente, la cui abilitazione sia stata confermata, decade tuttavia dall'abilitazione stessa se per cinque anni consecutivi non abbia esercitato l'insegnamento, senza legittimo impedimento, o se non abbia, regolarmente prestato la sua collaborazione in forma sistematica negli istituti universitari, nelle cliniche o nei laboratori. La decadenza viene dichiarata con decreto del Ministro su relazione della competente Facolta', udite le deduzioni dell'interessato. I liberi docenti che abbiano superato il 65° anno di eta', possono chiedere di essere enti, per avanzata eta', dall'obbligo dell'insegnamento, senza incorrere nella decadenza. L'esenzione e' dichiarata dai Ministro, sentita la competente Facolta'.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1959 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-12-30;1175~art8 · fonte del testo