((Possono essere ammessi agli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza anche stranieri, che siano in possesso di diploma di laurea o di specializzazione o perfezionamento conseguito presso Universita' od Istituti superiori italiani, oppure di titolo equipollente a quello richiesto per la ammissione dei cittadini italiani. Tale equiparazione e' stabilita con disposizione del Ministero della pubblica istruzione, tenuto conto del trattamento di reciprocita'". L'abilitazione e' conferita indipendentemente dal numero massimo delle docenze previste per ciascuna disciplina. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alla sessione d'esami di abilitazione alla libera docenza indetta per l'anno 1953)).

Testo vigente dal 10 febbraio 1955

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urn:nir:stato:legge:1953-03-26;188~art2bis · fonte del testo