Per la partecipazione agli esami di abilitazione alla libera docenza gli aspiranti sono tenuti a versare all'Erario una tassa di L. 10.000. Tale tassa viene rimborsata se la domanda non abbia corso, ovvero se il candidato non abbia rimesso al Ministero le proprie pubblicazioni nel termine prescritto dall'ordinanza ministeriale che indice la sessione. La tassa per il conferimento dell'abilitazione alla libera docenza, e' fissata nella misura di L. 6000, da versarsi all'Erario. La tassa per l'esercizio della libera, docenza e' fissata in L. 3000, da versarsi alla Universita' ed Istituto superiore presso cui il libero docente intenda esercitare il suo insegnamento. La tassa per l'esercizio deve essere nuovamente pagata ogni volta che il libero docente si trasferisce ad altra Universita' ed Istituto superiore.

Testo vigente dal 9 aprile 1953

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1953-03-26;188~art5 · fonte del testo