Nella prima applicazione della presente legge, il Ministro per la pubblica istruzione determina con propria ordinanza le modalita' ed i termini per la presentazione delle domande di coloro che aspirino a conseguire la abilitazione in discipline non corrispondenti ad insegnamenti ufficiali.

Testo vigente dal 9 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-26;188~art6 · fonte del testo