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Ai componenti le Commissioni giudicatrici degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e' corrisposto un compenso di lire 3000 per ogni dieci candidati o frazione di dieci. Qualora la scelta dei componenti la Commissione cada su persone che non risiedano nel luogo ove si tengono le adunanze, a questi, oltre il compenso di cui al precedente comma, sara' corrisposta l'indennita' di missione ed il rimborso delle spese secondo le disposizioni in vigore. Agli estranei all'Amministrazione, dello Stato sara' corrisposto, oltre il compenso previsto dal precedente comma, il trattamento indicato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5. Il compenso di cui al primo comma del presente articolo e' elevato a lire 5000 per i commissari che non percepiscono indennita' di missione.
Testo in vigore dal 21 dicembre 1956 al 17 febbraio 1963
