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Ai componenti le Commissioni giudicatrici degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e' corrisposto un compenso di lire 3000 per ogni dieci candidati o frazione di dieci. Qualora la scelta dei componenti la Commissione cada su persone che non risiedano nel luogo ove si tengono le adunanze, a questi, oltre il compenso di cui al precedente comma, sara' corrisposta l'indennita' di missione ed il rimborso delle spese secondo le disposizioni in vigore. Agli estranei all'Amministrazione, dello Stato sara' corrisposto, oltre il compenso previsto dal precedente comma, il trattamento indicato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5. Il compenso di cui al primo comma del presente articolo e' elevato a lire 5000 per i commissari che non percepiscono indennita' di missione.

Testo in vigore dal 21 dicembre 1956 al 17 febbraio 1963

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 863/1988

    Questione infondata
    21 luglio 1988

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, legge 8 dicembre 1956, n. 1378 (Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni), come sostituito dall'art. 1, legge 31 dicembre 1962, n. 1866 (Modifiche all'art. 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378), sollevata, con riferimento agli artt. 3, primo comma, 33, quinto comma,…

    Art. 3 cost. · Art. 33 cost. · Art. 36 cost. · Art. 5 Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-12-08;1378~art5 · fonte del testo