La disposizione di cui all'art. 1 si applica con decorrenza dall'anno accademico in corso al momento della entrata in vigore della presente legge. Gli studenti che hanno conseguito la laurea nell'anno accademico 1954-55 e successivi fino al termine fissato nel precedente comma, e i cittadini italiani in possesso, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, di uno dei titoli accademici austriaci finali indicati nell'elenco di cui all'art. 2 del decreto Ministeriale 4 settembre 1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11 settembre 1956, sono considerati abilitati provvisori all'esercizio delle professioni e pertanto sottoposti alla disciplina degli articoli seguenti ai fini della concessione definitiva dell'abilitazione.

Testo vigente dal 21 dicembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-12-08;1378~art7 · fonte del testo