Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284, i laureati o diplomati che abbiano conseguito il certificato di abilitazione provvisoria prima dell'entrata in vigore della presente legge potranno ottenere l'abilitazione definitiva comprovando, mediante la presentazione di documenti idonei, di avere esercitato e di esercitare la professione per cui ottennero l'abilitazione provvisoria e di essere regolarmente iscritti all'albo professionale corrispondente. Apposite Commissioni accerteranno l'effettivo idoneo esercizio della professione da parte di ciascun candidato. Agli abilitati provvisori per cui le Commissioni avranno espresso giudizio favorevole, il Ministero rilascera' il diploma di abilitazione definitiva dietro versamento di una tassa di lire 9000 a favore dell'Erario e di una tassa di lire 10.000 a favore delle Opere universitarie. Avverso il giudizio sfavorevole delle Commissioni locali e' dato ricorso al Ministero della pubblica istruzione che decidera' su conforme parere della Giunta della Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione, cui verra' aggregato un rappresentante designato dall'Ordine professionale nazionale interessato.

Testo vigente dal 21 dicembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-12-08;1378~art8 · fonte del testo