Sono riattivati gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale e della professione di dottore commercialista nonche' di abilitazione nelle discipline statistiche. I candidati agli esami di Stato sosterranno le prove in citta' sedi di ordini o collegi professionali. Tali sedi saranno stabilite dal regolamento di cui al successivo art. 3.

Testo vigente dal 21 dicembre 1956

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 26/1990

    Questione infondata
    23 gennaio 1990

    Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della legge 24 giugno 1923 n. 1395 (Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti), in riferimento all'art. 33, quinto comma, della Costituzione; Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 8 dicembre 1956 n.…

    Art. 33 cost. · Art. 3 cost. · Art. 1 Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1956-12-08;1378~art1 · fonte del testo