[1]Convenzione fra la Santa Sede e l'Italia per la notificazione degli atti in materia civile e commerciale.

[2]La Santa Sede e l'Italia, riconosciuta l'opportunita' di addivenire ad una Convenzione per facilitare e rendere piu' spedita la notificazione degli atti in materiale civile e commerciale, hanno convenuto:

[3]Art. 1.

[4]In materia civile e commerciale la notificazione degli atti da eseguirsi nello Stato della Citta' del Vaticano su istanza di persone, enti o autorita', che si trovino nel Regno d'Italia, si fara' in seguito a domanda del Procuratore del Re diretta al Promotore di giustizia presso il tribunale di prima istanza dello Stato della Citta' del Vaticano e la notificazione degli atti da eseguirsi nel Regno d'Italia su istanza di persone, enti o autorita', che si trovino nello Stato della Citta' del Vaticano, si fara' in seguito a domanda dell'anzidetto Promotore di giustizia diretta al Procuratore del Re presso il tribunale nel cui territorio l'atto deve essere notificato.

[5]Nel caso di incompetenza del Procuratore del Re richiesto, l'atto da notificarsi sara' trasmesso d'ufficio al Procuratore del Re competente per territorio.

[6]Le difficolta', che sorgessero in occasione della predetta domanda, saranno risoluti nelle vie diplomatiche.

Testo vigente dal 8 maggio 1933

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urn:nir:stato:legge:1933-04-13;379~art1 · fonte del testo