[1]Convenzione fra la Santa Sede e l'Italia per la notificazione degli atti in materia civile e commerciale.
[2]La Santa Sede e l'Italia, riconosciuta l'opportunita' di addivenire ad una Convenzione per facilitare e rendere piu' spedita la notificazione degli atti in materiale civile e commerciale, hanno convenuto:
[3]Art. 1.
[4]In materia civile e commerciale la notificazione degli atti da eseguirsi nello Stato della Citta' del Vaticano su istanza di persone, enti o autorita', che si trovino nel Regno d'Italia, si fara' in seguito a domanda del Procuratore del Re diretta al Promotore di giustizia presso il tribunale di prima istanza dello Stato della Citta' del Vaticano e la notificazione degli atti da eseguirsi nel Regno d'Italia su istanza di persone, enti o autorita', che si trovino nello Stato della Citta' del Vaticano, si fara' in seguito a domanda dell'anzidetto Promotore di giustizia diretta al Procuratore del Re presso il tribunale nel cui territorio l'atto deve essere notificato.
[5]Nel caso di incompetenza del Procuratore del Re richiesto, l'atto da notificarsi sara' trasmesso d'ufficio al Procuratore del Re competente per territorio.
[6]Le difficolta', che sorgessero in occasione della predetta domanda, saranno risoluti nelle vie diplomatiche.
Testo vigente dal 8 maggio 1933
