[1]Questa Convenzione entrera' in vigore dopo lo scambio delle ratifiche, e cessera' di avere effetto dopo trascorsi sei mesi dalla denunzia.

[2]La presente Convenzione viene stipulata:

[3]Per la Santa

[4]S. E. il Cavaliere di Gran Croce Marchese Camillo Serafini, Governatore dello Stato della Citta' del Vaticano;

[5]Per l'Italia:

[6]S. E. il Cavaliere di Gran Croce Conte Cesare Maria De Vecchi Di Val Cismon, Ambasciatore di Sua Maesta' il Re d'Italia presso la Santa Sede, Ministro di Stato, Governatore onorario di colonia, Senatore del Regno;

[7]i quali, muniti entrambi di Pieni Poteri, riconosciuti in buona e debita forma, vi appongono la propria firma ed il rispettivo sigillo.

[8]Fatta in Roma in doppio originale addi' 6 settembre l932-X.

[9]Per la Santa Sede:

[10](L. S.) Camillo Serafini

[11]Per l'Italia:

[12](L. S.) Cesare M. De Vecchi di Val Cismon

[13]Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:

[14]p. Il Ministro per gli affari esteri:

[15]Suivich.

Testo vigente dal 8 maggio 1933

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urn:nir:stato:legge:1933-04-13;379~art5 · fonte del testo