[1]Convenzione tra la Santa Sede e il Governo Italiano per l'applicazione dell'art. 29, lettera g), del Concordato dell'11 febbraio 1929 e per la definizione di altri rapporti concernenti le Chiese e le Cappelle Palatine e il relativo clero.

[2]PREMESSO che dovendosi dare esecuzione all'art. 29, lettera g), del Concordato, si sono presentate allo studio delle due Alte Parti alcune ulteriori questioni riguardanti le Chiese e Cappelle Palatine e il relativo clero;

[3]la Santa Sede e il Governo Italiano hanno deciso di addivenire ad una Convenzione, che regolasse tutta la materia, e percio' hanno nominato quali loro Rappresentanti la S. Sede:

[4]Sua Eminenza Reverendissima il signor Cardinale Luigi Maglione, Segretario di Stato di Sua Santita', e il Governo Italiano:

[5]Sua Eccellenza il conte Bonifacio Pignatti Morano di Custoza, Ambasciatore di Sua Maesta' il Re d'Italia e d'Albania, Imperatore d'Etiopia, presso la Santa Sede, i quali, verificati i loro pieni poteri, hanno convenuto quanto segue:

[6]Art. 1.

[7]In materia spirituale, la podesta' di giurisdizione ordinaria, nei riguardi dei Sovrani e della Famiglia Reale, spetta soltanto al Romano Pontefice.

Testo vigente dal 26 dicembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-11-30;1887~art1 · fonte del testo