Esecutorieta' della Convenzione di amicizia e buon vicinato stipulata in Roma, fra l'Italia e la Repubblica di San Marino, il 31 marzo 1939
Art. 1 (Approvazione)
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di amicizia e buon vicinato stipulata in Roma, fra l'Italia e la Repubblica di San Marino, il 31 marzo 1939.
Testo vigente dal 16 settembre 1939
