[1]Convenzione di amicizia e di buon vicinato fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino

[2]Sua Maesta' il Re d'Italia, Imperatore di Etiopia, e la Serenissima Repubblica di San Marino, avendo riconosciuto l'opportunita' di sottoporre a revisione le disposizioni della Convenzione di amicizia e di buon vicinato fra loro stipulata il 28 giugno 1897 e modificata con varie convenzioni addizionali, al fine di meglio soddisfare alcune esigenze rivelatesi con il decorso del tempo;

[3]Desiderando altresi' riaffermare i vincoli di amicizia che sono sempre esistiti e sempre esisteranno fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, sulla base della comunanza di stirpe e di ideali dei due popoli e di sentimenti di reciproca fiducia;

[4]Hanno risoluto di stipulare una nuova Convenzione di amicizia e buon vicinato e a tale effetto hanno nominato loro Plenipotenziari:

[5]S. M. il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

[6]Sua Eccellenza il Conte Galeazzo Ciano, Ministro per gli affari esteri;

[7]La Serenissima Repubblica di San Marino:

[8]Sua Eccellenza il Nobile Giuliano Gozi, Segretario di Stato per gli affari esteri;

[9]i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato sulle seguenti stipulazioni.

[10]Art. 1.

[11]Le relazioni fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino saranno ispirate a sentimenti di mutua amicizia e di buon vicinato.

[12]La Repubblica di San Marino, nella certezza che non le verra' mai meno l'amicizia protettrice di Sua Maesta' il Re d'Italia per la conservazione della sua antichissima liberta' e indipendenza, dichiara che non accettera' quella di nessun'altra potenza.

Testo vigente dal 16 settembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-06-06;1320~art1 · fonte del testo