[1]I notai, gli avvocati e i sanitari esercenti nella Repubblica potranno ottenere l'iscrizione ai corrispondenti istituti di previdenza esistenti nel Regno, alle condizioni stabilite con apposite convenzioni che saranno stipulate tra il Governo della Repubblica e gli istituti stessi e che dovranno essere sottoposte all'approvazione del competente Ministero.

[2]La presente Convenzione sara' ratificata dalle Parti contraenti, e lo scambio delle ratifiche avra' luogo in Roma al piu' presto possibile.

[3]Essa entrera' in vigore dal giorno dello scambio delle ratifiche e avra', a decorrere da tale data, una durata di dieci anni, salvo tacita proroga di anno in anno fino a denuncia da notificarsi sei mesi prima della scadenza.

[4]Dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, cesseranno di avere vigore fra le parti la Convenzione di amicizia e buon vicinato stipulata in Firenze il 28 giugno 1897 e le relative Convenzioni addizionali.

[5]In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione.

[6]Fatto in Roma il 31 marzo 1939-XVII dell'E. F. e 1638 di F. R.

[7]Ciano

[8]Gozi

[9]Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania

[10]Imperatore d'Etiopia

[11]Il Ministro per gli affari esteri

[12]Ciano

Testo vigente dal 16 settembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-06-06;1320~art58 · fonte del testo