[1]I notai, gli avvocati e i sanitari esercenti nella Repubblica potranno ottenere l'iscrizione ai corrispondenti istituti di previdenza esistenti nel Regno, alle condizioni stabilite con apposite convenzioni che saranno stipulate tra il Governo della Repubblica e gli istituti stessi e che dovranno essere sottoposte all'approvazione del competente Ministero.
[2]La presente Convenzione sara' ratificata dalle Parti contraenti, e lo scambio delle ratifiche avra' luogo in Roma al piu' presto possibile.
[3]Essa entrera' in vigore dal giorno dello scambio delle ratifiche e avra', a decorrere da tale data, una durata di dieci anni, salvo tacita proroga di anno in anno fino a denuncia da notificarsi sei mesi prima della scadenza.
[4]Dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, cesseranno di avere vigore fra le parti la Convenzione di amicizia e buon vicinato stipulata in Firenze il 28 giugno 1897 e le relative Convenzioni addizionali.
[5]In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione.
[6]Fatto in Roma il 31 marzo 1939-XVII dell'E. F. e 1638 di F. R.
[7]Ciano
[8]Gozi
[9]Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania
[10]Imperatore d'Etiopia
[11]Il Ministro per gli affari esteri
[12]Ciano
Testo vigente dal 16 settembre 1939
