Con apposita convenzione, sostitutiva della convenzione stipulata il 22 febbraio 1895 ed approvata con legge 27 febbraio 1900, n. 56, saranno regolati i nuovi rapporti tra l'Universita' ed il Pio Istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti di Roma. La nuova convenzione sara' stipulata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sara' sottoposta all'approvazione congiunta del Ministero dell'interno, del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero della sanita'.

Testo vigente dal 16 novembre 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-10-26;1149~art9 · fonte del testo